ASD Circolo Tennis Teramo "Costante Bernardini"
STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
È costituita in Teramo una società sportiva denominata Circolo Tennis Teramo, derivata dalla fusione dell’Associazione Tennisti Teramani e del Tennis Club Teramo.
L’Associazione è affiliata alla F.I.T. - Federazione Italiana Tennis - ed ha come colori sociali il bianco ed il rosso, la sigla sociale è Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Teramo “C. Bernardini”.
Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in via Romualdi 1, 64100 Teramo. Il Consiglio Direttivo può istituire, nell’ambito della provincia di Teramo, sedi operative diverse dalla sede legale.
Art. 3 DURATA E SCOPI
La A.S.D. Circolo Tennis Teramo “C. Bernardini” è un’istituzione apolitica che non persegue fini di lucro e fonda la propria struttura sui principi della democrazia. La sua durata nel tempo è illimitata. Essa si propone di diffondere il gioco del tennis a scopo agonistico e ricreativo. Si propone, inoltre, di promuovere altre attività sia sportive che ricreative, fermo restando, però, la prevalente finalità dello sport tennistico ed inoltre di favorire lo svolgimento di manifestazioni sportive ad ogni livello che diano prestigio all’Associazione ed alla città di Teramo.
Art. 4 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e/o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, da eventuali beni acquistati dall’Associazione, nonchè da avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
. quote associative e contributi degli associati;
. redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
. introiti derivati dallo svolgimento della sua attività;
. contributi pubblici e privati;
Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce le quote che devono essere versate dai nuovi associati al momento dell’adesione o dagli associati già iscritti.
L’ammontare delle predette quote, che potrà essere di misura differenziata, sarà stabilito in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione.
I versamenti all’Associazione non danno luogo ad altri diritti di partecipazione e, segnatamente, a quote indivise di partecipazione rivalutabili o trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Art. 5 FORME ASSOCIATIVE
Possono far parte dell’Associazione i cittadini italiani e stranieri di indiscussa probità e onorabilità, nonché tutte le persone giuridiche, le associazioni, gli enti che condividono gli scopi del sodalizio.
La qualifica di socio dell’Associazione ha carattere strettamente personale e si acquista e si perde con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Spetta al Consiglio Direttivo sentito il consiglio dei probiviri, deliberare sulle ammissioni.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a) onorari
b) ordinari
c) familiari
d) atleti
a) SOCI ONORARI: la qualifica di socio onorario ha durata illimitata e viene conferita dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per eminenti meriti personali od abbiano acquisito particolari benemerenze in favore del Circolo. I soci onorari godono di tutti i diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari. La revoca della qualifica di socio onorario spetta all’Assemblea dei soci.
b) SOCI ORDINARI: sono le persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento della quota associativa annua, fissata dal Consiglio Direttivo, degli eventuali contributi straordinari e che abbiano compiuto il 18° anno di età e non rientrano nelle altre categorie.
Gli aspiranti all’ammissione come soci ordinari dovranno produrre al Presidente del Consiglio Direttivo domanda controfirmata da due soci presentatori appartenenti alle categorie dei soci ordinari e/o onorari che abbiano una anzianità di appartenenza all’Associazione non inferiore a due anni. Il Presidente sottopone la domanda all’esame del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei probiviri i quali decidono sull’ammissione del candidato all’Associazione quale socio ordinario.
c) SOCIO FAMILIARE: possono essere ammessi quali soci familiari:
• direttamente dal Consiglio Direttivo i coniugi dei soci onorari ed ordinari ove ne venga fatta esplicita richiesta al Consiglio stesso. Non è prevista tassa di ammissione e la quota annuale associativa è pari almeno al 40% (quarantapercento) rispetto a quella stabilita per i soci ordinari. In caso di trasferimento nella categoria dei soci ordinari dovranno integrare la quota associativa.
Hanno diritto al voto e sono eleggibili nelle cariche sociali.
• direttamente dal Consiglio Direttivo i figli dei soci onorari ed ordinari, appartenenti al nucleo familiare, dimostrato con opportuna certificazione. Non è prevista tassa di ammissione. La quota sociale è pari al 30% per un figlio, al 20% per altri figli.
Perdono la qualifica di soci familiari-figli al momento in cui non appartengono più al nucleo familiare e quindi potranno, a giudizio del Consiglio Direttivo e dietro richiesta dell’interessato, essere trasferiti nella categoria dei soci ordinari integrando la quota associativa annuale. Hanno diritto al voto e sono eleggibili nelle cariche sociali, purché
maggiorenni.
d) SOCI ATLETI: sono ammessi a tale categoria, dal Dirigente Sportivo competente, i giovani, fino al compimento del 18° anno di età, di ambo i sessi che pratichino agonisticamente il tennis. Sono tenuti al tesseramento federale con la A.S.D. Circolo Tennis Teramo “C. Bernardini”. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota sociale. Non hanno diritto al voto e non sono eleggibili nelle cariche sociali.
La qualifica e i relativi diritti-doveri sono attribuiti con delibera del Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme:
• presentazione della domanda secondo quanto specificato in precedenza;
• pagamento della tassa di ammissione e della quota sociale;
• accettazione senza riserve del presente statuto e regolamento.
La tassa di ammissione và versata all’atto dell’iscrizione nella misura prevista dal regolamento; la quota sociale annua va versata secondo quanto stabilito dal regolamento ed è valida fino al 31 Dicembre dell’anno in corso.
Con l’adesione all’Associazione i soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente il rapporto associativo ovvero interpretazione delle clausole dello statuto e del regolamento.
Tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri in via definitiva.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; per effetto di essa, i soci maggiorenni acquistano diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Qualunque socio può in ogni momento recedere dall’Associazione, inviando una lettera raccomandata entro due mesi prima della scadenza della quota annuale e cioè entro, non oltre e non prima del mese di Ottobre di ogni anno. Oltre che per recesso, la qualifica di socio si perde anche nei seguenti casi:
a) per contratto impegno, senza preventiva indispensabile autorizzazione del Consiglio Direttivo, a difendere i colori di altro Circolo, così che tale impegno impedisca al socio di difendere i colori della A.S.D. Circolo Tennis Teramo “C. Bernardini” nelle manifestazioni alle quali quest’ultimo partecipa;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali, secondo quanto previsto dal regolamento, o per inottemperanza alle disposizioni statutarie, del regolamento, delle delibere del Consiglio Direttivo ed assembleari.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato ed ha efficacia immediata; il destinatario del provvedimento che non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire entro trenta giorni, dalla comunicazione a mezzo A.R., il Collegio dei Probiviri in unica istanza: in tal caso l’efficacia della delibera è sospesa fino alla pronuncia dell’organo adito.
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
Art. 7 ORGANI DEL CIRCOLO
Sono organi del circolo:
a) l’Assemblea del soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i soci, onorari, ordinari, familiari e atleti aderenti all’Associazione ed aventi diritto al voto.
Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati che siano stati ammessi da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti delle quote associative.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Il socio avente diritto al voto può farsi rappresentare nelle Assemblee a mezzo delega da altro socio avente diritto al voto. Il delegato potrà rappresentare al massimo due soci e non potrà avere quindi più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i soci atleti perchè minorenni, e quelli che non abbiano almeno un anno di anzianità d’iscrizione alla A.S.D. Circolo Tennis Teramo “C. Bernardini”.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Possono intervenire all’Assemblea in qualità di osservatori tutti i soci non aventi diritto al voto, purchè maggiorenni. Il diritto di intervento e di voto non può essere esercitato dal socio non in regola con i pagamenti o con provvedimenti disciplinari.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti al momento del voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione con l’intervento di almeno 1/6 dei soci con diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal vice-Presidente una volta l’anno entro e non oltre il mese di Marzo. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione a scrutinio segreto del Presidente e delle altre cariche sociali;
b) l’esame e l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
c) la nomina dei soci onorari.
L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo per scrutinio segreto con possibilità di voti per 3/4 degli eligendi.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, da almeno due membri del Consiglio Direttivo oppure da un numero di soci pari ad 1/10 degli iscritti aventi diritti al voto.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello statuto;
b) lo scioglimento dell’A.S.D. Circolo Tennis Teramo “C. Bernardini” o la sua fusione con altri enti o associazioni.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell’avviso di convocazione da inviare con le seguenti modalità:
a) mediante lettera semplice a ciascun socio avente diritto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunata;
b) mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, all’indirizzo mail che il Socio comunicherà all’atto della sua iscrizione all’Associazione. Il Socio sarà tenuto a rispondere per confermare l’avvenuta ricezione della comunicazione. In mancanza di risposta, l’Associazione sarà obbligata ad inviare la lettera semplice come specificato al capoverso precedente.
L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno e potrà fissare l’Assemblea in seconda convocazione anche nello stesso giorno della prima, purchè a distanza minima di un’ora.
L’avviso di convocazione dovrà inoltre essere affisso nella sede sociale e rimanervi per almeno otto giorni, prima dell’adunata.
Per lo svolgimento dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza un sostituto, inviterà l’Assemblea a nominare il suo presidente anche per acclamazione. Il Presidente dell’Assemblea designa, a sua volta tra i presenti, il segretario che redigerà il processo verbale e all’occorrenza due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve verificare la regolarità della convocazione e della costituzione.
Le votazioni in Assemblea possono essere fatte per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Il sistema da seguire sarà proposto di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea, salvo che per le elezioni delle cariche sociali che dovranno sempre essere effettuate a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, escludendo le astensioni.
Art. 9 IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Deve essere scelto tra i soci con una anzianità continuativa di almeno cinque anni. Solo in caso di assenza di candidati con tale requisito avranno diritto di preferenza i soci con maggiore anzianità. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Sovrintende all’attività sociale in ogni settore, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. E’ coadiuvato e/o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice-presidente. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni saranno assunte dal Vice-presidente fino ad una Assemblea, da convocarsi entro il 31 Marzo successivo, per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
È un organo collegiale, composto dal Presidente dell’Associazione che lo presiede e da quattro consiglieri, ognuno dei quali cura l’esecuzione delle delibere consiliari nel settore di attività al quale è delegato.
Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, sportiva e amministrativa dell’Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tra gli altri compiti assegnatigli dallo statuto e dalla legge ha in particolare quelli di:
a) enunciare in Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
b) formare e presentare all’Assemblea i preventivi finanziari e i bilanci consuntivi;
c) emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l’uso del materiale e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi per il fine del buon andamento della vita dell’Associazione;
d) stabilire la tassa di ammissione, la quota sociale ed eventuali contributi straordinari.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Vice-presidente, un direttore sportivo ed un direttore della struttura ed assegna ai suoi componenti altri compiti specifici. Ciascun Consigliere ha la facoltà di farsi coadiuvare, nello svolgimento del suo incarico, da altro socio di sua scelta.
I Consiglieri dovranno essere eletti dall’Assemblea, fra i soci aventi diritto, con non meno di due anni di anzianità continuativi di iscrizione all’Associazione. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso che uno o più Consiglieri eletti non accettino la carica o si dimettano, entrano a far parte del Consiglio Direttivo, in loro luogo, il socio o i soci che hanno riportato i maggiori voti in Assemblea. In ogni caso è facoltà del Consiglio Direttivo sostituire Consiglieri dimissionari fino alla prossima Assemblea ordinaria o straordinaria cooptando altri soci aventi diritto dandone comunicazione mediante affissione all’albo sociale. Nel caso di dimissioni contemporanee di oltre due consiglieri l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si procede entro il 31 Marzo successivo alla sua rielezione. Un membro del Consiglio Direttivo che risulti assente, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive potrà essere dichiarato, dal Consiglio stesso, decaduto dalla carica e sostituito.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove almeno una volta al mese; è convocato dal Presidente o da almeno due Consiglieri o dal Presidente dei Revisori del Conti o dal Presidente del Collegio dei Probiviri. La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, trascritte dal segretario sul libro apposito, sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario stesso.
L’avviso di convocazione contenente la indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti dell’ordine del giorno, dovrà essere comunicato almeno sette giorni prima dell’adunata a tutti gli aventi diritto a parteciparvi; in ogni caso telefonicamente ventiquattro ore prima del giorno dell’adunata.
Art. 11 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio del Probiviri composto da tre membri effettivi ed uno supplente è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i soci con diritto al voto, di età superiore a trentacinque anni, con una anzianità di appartenenza alla categoria dei soci ordinari non inferiore a dieci anni e che non siano mai stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due membri. In caso di impossibilità di partecipare alla riunione o di incompatibilità il membro effettivo sarà sostituito dal supplente. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il Presidente. La qualifica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare infrazioni disciplinari ed a stabilire le relative sanzioni, a dirimere eventuali controversie afferenti ai rapporti sociali e si rende interprete presso il Consiglio Direttivo delle istanze e necessità del soci. Il Collegio dei Probiviri esprime parere vincolante ed insindacabile sulla idoneità morale e sociale degli aspiranti soci a far parte dell’Associazione.
Le sanzioni disciplinari consistono:
a) ammonizione;
b) sospensione (da un minimo di quindici giorni ad un massimo di un anno);
c) radiazione;
il provvedimento disciplinare adottato sarà comunicato, dal Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo, che provvederà ad informare l’interessato direttamente mediante comunicazione scritta e ai soci mediante affissione del provvedimento nei locali sociali.
Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio del Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci aventi diritto al voto in Assemblea.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Elegge alla prima riunione il Presidente. Il Consiglio dei Revisori del Conti controlla la regolarità della gestione contabile ed accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo alla chiusura di ciascun esercizio sottoporrà all’Assemblea.
Il Consiglio del Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno una volta l’anno per l’esame del bilancio consuntivo, ed almeno ogni quattro per la verifica dell’amministrazione sociale. In caso di assenza dei Revisori dei Conti intervengono i revisori supplenti. Il Collegio può, in caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno del suoi componenti, integrare mediante cooptazione di altri soci aventi diritto.
Art. 13 I LIBRI SOCIALI
Oltre alla tenuta del libri prescritti dalle legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari, del Consiglio Direttivo, nonchè i libri degli aderenti all’Associazione.
Art. 14 FORMAZIONI E DEPOSITO DELLE LISTE
Le liste dei candidati al Consiglio Direttivo ed alla Presidenza e gli elenchi del candidati ai Collegi dei Revisori e dei Probiviri sono depositate in segreteria ed affisse nei locali del Circolo almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea. In caso di mancata presentazione di una lista o di un elenco nel sette giorni successivi al termine per il deposito, il Consiglio Direttivo uscente provvede a formarle con l’adesione dei candidati. Il Consiglio uscente svolge le funzioni di ufficio elettorale.
Art. 15 IL BILANCIO ANNUALE
L’Associazione annualmente redige il bilancio. Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro visione.
Art. 16 GLI UTILI E GLI AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni sportive aventi finalità analoghe. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione potrà sciogliersi per cessazione degli scopi statuari, per fusione con altre associazioni, ma comunque sempre con delibere prese a maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
In caso dl scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni aventi finalità analoghe o di destinarlo a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea che delibera per lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce poteri e le responsabilità.
Art. 18 NORME FINALI
Per quanto non espressamente contemplato in questo statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della F.I.T. e del C.O.N.I. e le disposizioni del codice civile in quanto applicabili.